Titolo II - SOCI

Art. 4. Categorie di soci

I soci dell’Associazione si distinguono in:

  • Soci fondatori: sono coloro che hanno dato origine all’Associazione e ne hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
  • Soci ordinari: sono persone fisiche, o istituzioni, enti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, il contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo. Chi intende aderire all’Associazione come socio ordinario deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza dei componenti;
  • Soci onorari: sono persone, enti o istituzioni che si sono particolarmente distinti per meriti nel campo scientifico/ambientale e nel perseguire, al di fuori dell’Associazione, finalità inerenti gli scopi dell’Associazione stessa. La nomina viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza e non comporta nessun obbligo di finanziamento o esborso di qualunque genere a favore dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione da parte di tutte le categorie di soci comporta la totale accettazione del presente Statuto nonché la condivisione degli scopi che l’Associazione stessa si propone. Tale adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso l’esercizio del diritto di recesso.

 

Art. 5. Obblighi dei soci

Tutti i soci sono obbligati a:

  1. rispettare le norme del presente statuto nonché le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione;
  2. corrispondere il contributo annuale nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo. I contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno o contestualmente all’adesione all’Associazione. Il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetto a rivalutazione;
  3. collaborare all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali nonché agli eventi e manifestazioni che saranno organizzate.

 

Art. 6. – Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a:

  • partecipare alla Assemblea Generale dei soci esprimendo il proprio voto nelle deliberazioni aventi ad oggetto modificazioni dello statuto, nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché in tutte le altre deliberazioni sulle materie che non siano attribuite alla competenza del Consiglio Direttivo dal presente statuto. Non potranno esercitare il diritto di voto i soci che non siano in regola con il pagamento del contributo associativo;
  • usufruire dei servizi associativi e a partecipare alle attività, iniziative e manifestazioni organizzate dall’Associazione.

 

Art. 7. – Diritto di recesso

Tutti i soci hanno diritto di recedere in qualunque momento dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione. Tale recesso avrà efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale diritto è esercitato. Il socio recedente non avrà in ogni caso diritto alla restituzione del contributo associativo che avesse già versato.

 

Art. 8. – Decadenza dalla qualità di socio

La qualità di socio dell’Associazione cessa esclusivamente per:

  1. esercizio del diritto recesso ai sensi del precedente art. 7;
  2. morte del socio;
  3. mancata corresponsione del contributo annuale entro il termine di cui al precedente art. 5;
  4. esclusione per gravi motivi deliberata da parte del Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto al socio. Per gravi motivi si intendono: mancato rispetto degli scopi dell’Associazione; violazione dei doveri stabiliti nel presente statuto; comportamenti che arrechino danni gravi sia economici che di immagine all’Associazione. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all’Assemblea Generale dei soci che delibera in composizione ordinaria. I soci esclusi non hanno in ogni caso diritto al rimborso del contributo annuale versato.