Titolo V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 17. – Patrimonio

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • contributi associativi annui e altri contributi volontariamente corrisposti dai soci;
  • contributi degli affiliati;
  • sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
  • sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttivi marginali o occasionali;
  • donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.

Art. 18. – Bilancio consuntivo e preventivo

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo dovrà restare depositato presso la sede dell’Associazione durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.