Titolo VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Art. 19. – Revisione dello statuto

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea Generale dei Soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.


Art. 20. – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.