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Statuto

Titolo I - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1. Costituzione

E' costituita l’Associazione “Ecoriflesso” quale libera associazione di fatto, apartitica e laica, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e non persegue finalità lucrative.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 2. Scopi

Gli scopi perseguiti dall'Associazione sono:

  1. offrire un servizio di educazione al rispetto dell'ambiente e di sensibilizzazione ai temi dell'ecologia e delle scienze ambientali e naturali;
  2. diffondere la conoscenza dei temi di cui al precedente punto attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni
  3. partecipare a progetti di ricerca e sviluppo in ambito ludico, per giochi che abbiano rilevanti finalità formative e pedagogiche;
  4. collaborare con le istituzioni di vario genere, tra cui università, centri di ricerca, e altri soggetti che operano nell’ambito di specifici percorsi formativi nelle discipline delle scienze naturali e ambientali;
  5. promuovere, elaborare, incoraggiare e divulgare lo studio e la risoluzione dei problemi scientifici, tecnici, economici e legislativi in materia ambientale;
  6. maturare, promuovere e diffondere una visione sistemica dell’ambiente anche attraverso la realizzazione di attività di istruzione, formazione ed aggiornamento;
  7. stabilire e mantenere contatti in campo nazionale ed internazionale con enti, associazioni, realtà universitarie e centri di ricerca interessati allo studio e alla gestione dell’ambiente ed alla sensibilizzazione alle problematiche ambientali e alle relative implicazioni etiche e socio-economiche;
  8. svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

Per il raggiungimento degli scopi sopra esposti, l’Associazione intende promuovere varie attività, in particolare:

  1. attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di formazione;
  2. attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
  3. attività editoriale: pubblicazione articoli, riviste, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L’Associazione non ha lo scopo di esercitare alcuna attività commerciale se non in modo del tutto marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento delle finalità associative.

L’Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. C del D.P.R. n. 917, 22 Dicembre 1986, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3. Sede

L'Associazione ha sede in Roma.

Il Consiglio Direttivo può istituire altre sedi, uffici, recapiti, rappresentanze in Italia e all’estero.

Titolo II - SOCI

Art. 4. Categorie di soci

I soci dell’Associazione si distinguono in:

  • Soci fondatori: sono coloro che hanno dato origine all’Associazione e ne hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
  • Soci ordinari: sono persone fisiche, o istituzioni, enti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, il contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo. Chi intende aderire all’Associazione come socio ordinario deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza dei componenti;
  • Soci onorari: sono persone, enti o istituzioni che si sono particolarmente distinti per meriti nel campo scientifico/ambientale e nel perseguire, al di fuori dell’Associazione, finalità inerenti gli scopi dell’Associazione stessa. La nomina viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza e non comporta nessun obbligo di finanziamento o esborso di qualunque genere a favore dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione da parte di tutte le categorie di soci comporta la totale accettazione del presente Statuto nonché la condivisione degli scopi che l’Associazione stessa si propone. Tale adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso l’esercizio del diritto di recesso.

 

Art. 5. Obblighi dei soci

Tutti i soci sono obbligati a:

  1. rispettare le norme del presente statuto nonché le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione;
  2. corrispondere il contributo annuale nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo. I contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno o contestualmente all’adesione all’Associazione. Il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetto a rivalutazione;
  3. collaborare all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali nonché agli eventi e manifestazioni che saranno organizzate.

 

Art. 6. – Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a:

  • partecipare alla Assemblea Generale dei soci esprimendo il proprio voto nelle deliberazioni aventi ad oggetto modificazioni dello statuto, nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché in tutte le altre deliberazioni sulle materie che non siano attribuite alla competenza del Consiglio Direttivo dal presente statuto. Non potranno esercitare il diritto di voto i soci che non siano in regola con il pagamento del contributo associativo;
  • usufruire dei servizi associativi e a partecipare alle attività, iniziative e manifestazioni organizzate dall’Associazione.

 

Art. 7. – Diritto di recesso

Tutti i soci hanno diritto di recedere in qualunque momento dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione. Tale recesso avrà efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale diritto è esercitato. Il socio recedente non avrà in ogni caso diritto alla restituzione del contributo associativo che avesse già versato.

 

Art. 8. – Decadenza dalla qualità di socio

La qualità di socio dell’Associazione cessa esclusivamente per:

  1. esercizio del diritto recesso ai sensi del precedente art. 7;
  2. morte del socio;
  3. mancata corresponsione del contributo annuale entro il termine di cui al precedente art. 5;
  4. esclusione per gravi motivi deliberata da parte del Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto al socio. Per gravi motivi si intendono: mancato rispetto degli scopi dell’Associazione; violazione dei doveri stabiliti nel presente statuto; comportamenti che arrechino danni gravi sia economici che di immagine all’Associazione. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all’Assemblea Generale dei soci che delibera in composizione ordinaria. I soci esclusi non hanno in ogni caso diritto al rimborso del contributo annuale versato.

 

Titolo III - AFFILIATI

Art. 9. – Affiliati

Possono divenire affiliati all’Associazione le persone fisiche e giuridiche, esterne all’Associazione, che, mediante elargizioni e donazioni, intendono contribuire al supporto finanziario delle attività della stessa.

L’affiliazione all’Associazione non conferisce la qualità di Socio e pertanto non attribuisce i diritti che competono ai soci sulla base del presente statuto. Gli affiliati avranno in ogni caso diritto di usufruire dei servizi associativi nonché di partecipare alle attività, iniziative e manifestazioni organizzate dall’Associazione.

Titolo IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10. – Organi dell’Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

  1. l'Assemblea Generale dei soci:
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vice Presidente;
  5. il Segretario Generale.

Art. 11. - L'Assemblea Generale dei soci

11.1 Composizione. L’Assemblea Generale dei soci è composta da tutti i soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.

11.2 Tipologia. L’Assemblea Generale dei soci può essere convocata in via ordinaria o straordinaria a seconda delle materie oggetto di delibera.

11.3 Attribuzioni. Spetta all'Assemblea Generale ordinaria deliberare su:

  1. elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
  2. revoca dei membri del Consiglio Direttivo nonché del Presidente o del Vice Presidente;
  3. approvazione del bilancio consuntivo ed del bilancio preventivo di ogni esercizio che si chiuderà il 31 Dicembre di ogni anno;
  4. nominare e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
  5. approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo.

Spetta all'assemblea generale straordinaria deliberare su:

  1. modifiche statutarie; in ogni caso non potranno mai essere oggetto di modifica le norme contenute negli articoli 1 e 2 del presente Statuto;
  2. scioglimento dell'associazione.

11.4 Convocazione e ordine del giorno

L'Assemblea Generale dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed del bilancio preventivo di ogni esercizio, mediante avviso scritto, inviato, anche via e-mail, a ciascun socio almeno 30 giorni prima dell'adunanza. È altresì convocata ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata il Presidente, la maggioranza del Consiglio Direttivo o almeno un quarto dei soci dell’Associazione.

Per la valida costituzione dell'Assemblea Generale ordinaria è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino la metà più uno dei soci in prima convocazione. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta l’Assemblea si riunisce in seconda convocazione, trascorsa un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le decisioni vengono adottate con la maggioranza del cinquanta per cento più uno dei presenti. Se l'Assemblea Generale dei soci è straordinaria, è validamente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 dei soci, in prima convocazione, e di almeno 1/3, in seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora dalla prima. Le decisioni vengono adottate con maggioranza del cinquanta per cento più uno.

Hanno diritto di intervenire, anche a mezzo apparati di conferenza a distanza, all'Assemblea Generale tutti i soci che si trovino in regola col pagamento del contributo associativo annuo. Ciascun socio ha diritto ad esprimere un solo voto esercitatile anche mediante delega scritta a favore di altro socio.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vice Presidente. All'inizio di ogni sessione, il Presidente elegge tra i soci presenti un segretario che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario nominato. Al primo compete l’obbligo di custodire tali verbali nonché di fornirne copia conforme ai soci che ne facessero richiesta.

Art. 12. – Consiglio Direttivo

12.1 Composizione. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da TRE membri che vengono nominati dall’Assemblea Generale ordinaria e durano in carica tre anni. Sono eleggibili quali membri del Consiglio Direttivo tutti i soci che hanno diritto di voto, tuttavia la maggioranza del Consiglio deve essere sempre composta da soci fondatori.

12.2 Attribuzioni. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo deve:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea Generale dei soci;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • provvedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, tra i suoi membri, e del Segretario Generale, tra i soci dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all’esercizio sociale;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • fissare annualmente gli importi dei contributi associativi;
  • vigilare sul rispetto, da parte dei soci, degli obblighi derivanti dal presente statuto ed eventualmente deliberare sull’esclusione di un socio;
  • deliberare sull’ammissione dei soci che ne facciano richiesta;
  • provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed all’erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione, avendo il potere di autorizzare la stipula di qualsiasi contratto;
  • deliberare in merito all’accettazione di donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
  • deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione o sull’apertura di filiali sia in Italia che all’estero;
  • eleggere il Segretario;
  • deliberare su tutte le questioni che non siano riservate dal presente statuto all’Assemblea Generale dei soci.

12.3 Funzionamento.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni due mesi mediante comunicazione scritta, da inviarsi anche via e-mail, almeno 15 giorni prima, e recante la data, l’ora fissata per l’adunanza nonché l’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può altresì riunirsi qualora ne facciano richiesta al Presidente la maggioranza degli stessi.

Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 13. – Il Presidente

Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Il Presidente dell’Associazione assolve le seguenti funzioni:

  • rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
  • agisce in nome e per conto dell’Associazione;
  • firma gli atti sociali e i provvedimenti finanziari;
  • esercita l’ordinaria amministrazione dell’Associazione sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo;
  • esercita, dopo specifica delibera del Consiglio Direttivo, la firma per operazioni economiche e finanziarie;
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale;
  • ha facoltà di delegare parte delle sue attribuzioni al Vice Presidente;
  • in caso di urgenza può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  • amministra le finanze dell’Associazione, per la quale cura in particolare la gestione della cassa;
  • riscuote i contributi associativi ed effettua le relative verifiche;
  • si occupa della tenuta dei libri contabili.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso saranno assolte dal Vice Presidente. In caso di cessazione, per qualunque motivo, del Presidente dalla sua carica, il Vice Presidente svolge le funzioni che competono al primo ma, entro 60 giorni dalla cessazione, ha l’obbligo di convocare il Consiglio Direttivo per eleggere un nuovo Presidente. Il Presidente subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato.

Art. 14. – Il Vice Presidente

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente, che dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Vice Presidente assolve le seguenti funzioni:

  • assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
  • sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito nell’esercizio delle sue funzioni, o cessi dalla sua carica, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 13;
  • svolge le funzioni che il Presidente gli ha delegato.

Art. 15. – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i soci dell’Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Segretario assolve le seguenti funzioni:

  • partecipa obbligatoriamente a tutte le riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
  • svolge la verbalizzazione delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio e cura l’inserimento dei verbali nel Libro Verbali di Assemblea e di Consiglio Direttivo;
  • tiene aggiornato il Libro Soci ed il Libro Affiliati;
  • cura tutti gli adempimenti di carattere burocratico ed amministrativo per conto dell’Associazione: a titolo esemplificativo, richieste di licenze, autorizzazioni, rapporti con enti, istituzioni di qualunque natura, ecc;
  • cura tutti gli adempimenti di carattere legale dell’Associazione: a titolo esemplificativo, adeguamento al D.Lgs. 196/03, adempimento normativi, eventuali contenziosi con terzi in cui l’Associazione dovesse essere coinvolta, gestione dei rapporti contrattuali.

Per l'espletamento delle attività di gestione amministrativa, burocratica e legale dell'Associazione, ha facoltà di disporre il ricorso a servizi e consulenti esterni.

Ogni esborso derivante dalle suddette attività dovrà essere autorizzato dal Presidente su richiesta del Segretario Generale che sarà obbligato a presentare liste di spese documentate, regolari fatture o ricevute fiscali.

In caso di nomina di uno o più Vicesegretari, questi ultimi hanno il compito di sostituirlo in caso di impedimento ovvero possono svolgere i compiti loro specificamente delegati dal Segretario Generale.

Art. 16. – Remunerazione degli organi sociali.

Le attività svolte da Presidente, Vice Presidente, Componenti del Consiglio Direttivo e Segretario saranno retribuite nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del mandato.

Titolo V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 17. – Patrimonio

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • contributi associativi annui e altri contributi volontariamente corrisposti dai soci;
  • contributi degli affiliati;
  • sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
  • sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttivi marginali o occasionali;
  • donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.

Art. 18. – Bilancio consuntivo e preventivo

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo dovrà restare depositato presso la sede dell’Associazione durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Titolo VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Art. 19. – Revisione dello statuto

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea Generale dei Soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.


Art. 20. – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21. – Rinvio

Per quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e quelle delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 22. – Accettazione delle clausole

Il presente statuto strutturato in numero titoli parti per complessivi 22 articoli è integralmente accettato dai soci.

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