Titolo IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10. – Organi dell’Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

  1. l'Assemblea Generale dei soci:
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vice Presidente;
  5. il Segretario Generale.

Art. 11. - L'Assemblea Generale dei soci

11.1 Composizione. L’Assemblea Generale dei soci è composta da tutti i soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.

11.2 Tipologia. L’Assemblea Generale dei soci può essere convocata in via ordinaria o straordinaria a seconda delle materie oggetto di delibera.

11.3 Attribuzioni. Spetta all'Assemblea Generale ordinaria deliberare su:

  1. elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
  2. revoca dei membri del Consiglio Direttivo nonché del Presidente o del Vice Presidente;
  3. approvazione del bilancio consuntivo ed del bilancio preventivo di ogni esercizio che si chiuderà il 31 Dicembre di ogni anno;
  4. nominare e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
  5. approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo.

Spetta all'assemblea generale straordinaria deliberare su:

  1. modifiche statutarie; in ogni caso non potranno mai essere oggetto di modifica le norme contenute negli articoli 1 e 2 del presente Statuto;
  2. scioglimento dell'associazione.

11.4 Convocazione e ordine del giorno

L'Assemblea Generale dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed del bilancio preventivo di ogni esercizio, mediante avviso scritto, inviato, anche via e-mail, a ciascun socio almeno 30 giorni prima dell'adunanza. È altresì convocata ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata il Presidente, la maggioranza del Consiglio Direttivo o almeno un quarto dei soci dell’Associazione.

Per la valida costituzione dell'Assemblea Generale ordinaria è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino la metà più uno dei soci in prima convocazione. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta l’Assemblea si riunisce in seconda convocazione, trascorsa un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le decisioni vengono adottate con la maggioranza del cinquanta per cento più uno dei presenti. Se l'Assemblea Generale dei soci è straordinaria, è validamente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 dei soci, in prima convocazione, e di almeno 1/3, in seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora dalla prima. Le decisioni vengono adottate con maggioranza del cinquanta per cento più uno.

Hanno diritto di intervenire, anche a mezzo apparati di conferenza a distanza, all'Assemblea Generale tutti i soci che si trovino in regola col pagamento del contributo associativo annuo. Ciascun socio ha diritto ad esprimere un solo voto esercitatile anche mediante delega scritta a favore di altro socio.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vice Presidente. All'inizio di ogni sessione, il Presidente elegge tra i soci presenti un segretario che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario nominato. Al primo compete l’obbligo di custodire tali verbali nonché di fornirne copia conforme ai soci che ne facessero richiesta.

Art. 12. – Consiglio Direttivo

12.1 Composizione. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da TRE membri che vengono nominati dall’Assemblea Generale ordinaria e durano in carica tre anni. Sono eleggibili quali membri del Consiglio Direttivo tutti i soci che hanno diritto di voto, tuttavia la maggioranza del Consiglio deve essere sempre composta da soci fondatori.

12.2 Attribuzioni. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo deve:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea Generale dei soci;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • provvedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, tra i suoi membri, e del Segretario Generale, tra i soci dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all’esercizio sociale;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • fissare annualmente gli importi dei contributi associativi;
  • vigilare sul rispetto, da parte dei soci, degli obblighi derivanti dal presente statuto ed eventualmente deliberare sull’esclusione di un socio;
  • deliberare sull’ammissione dei soci che ne facciano richiesta;
  • provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed all’erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione, avendo il potere di autorizzare la stipula di qualsiasi contratto;
  • deliberare in merito all’accettazione di donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
  • deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione o sull’apertura di filiali sia in Italia che all’estero;
  • eleggere il Segretario;
  • deliberare su tutte le questioni che non siano riservate dal presente statuto all’Assemblea Generale dei soci.

12.3 Funzionamento.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni due mesi mediante comunicazione scritta, da inviarsi anche via e-mail, almeno 15 giorni prima, e recante la data, l’ora fissata per l’adunanza nonché l’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può altresì riunirsi qualora ne facciano richiesta al Presidente la maggioranza degli stessi.

Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 13. – Il Presidente

Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Il Presidente dell’Associazione assolve le seguenti funzioni:

  • rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
  • agisce in nome e per conto dell’Associazione;
  • firma gli atti sociali e i provvedimenti finanziari;
  • esercita l’ordinaria amministrazione dell’Associazione sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo;
  • esercita, dopo specifica delibera del Consiglio Direttivo, la firma per operazioni economiche e finanziarie;
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale;
  • ha facoltà di delegare parte delle sue attribuzioni al Vice Presidente;
  • in caso di urgenza può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  • amministra le finanze dell’Associazione, per la quale cura in particolare la gestione della cassa;
  • riscuote i contributi associativi ed effettua le relative verifiche;
  • si occupa della tenuta dei libri contabili.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso saranno assolte dal Vice Presidente. In caso di cessazione, per qualunque motivo, del Presidente dalla sua carica, il Vice Presidente svolge le funzioni che competono al primo ma, entro 60 giorni dalla cessazione, ha l’obbligo di convocare il Consiglio Direttivo per eleggere un nuovo Presidente. Il Presidente subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato.

Art. 14. – Il Vice Presidente

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente, che dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Vice Presidente assolve le seguenti funzioni:

  • assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
  • sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito nell’esercizio delle sue funzioni, o cessi dalla sua carica, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 13;
  • svolge le funzioni che il Presidente gli ha delegato.

Art. 15. – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i soci dell’Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Segretario assolve le seguenti funzioni:

  • partecipa obbligatoriamente a tutte le riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
  • svolge la verbalizzazione delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio e cura l’inserimento dei verbali nel Libro Verbali di Assemblea e di Consiglio Direttivo;
  • tiene aggiornato il Libro Soci ed il Libro Affiliati;
  • cura tutti gli adempimenti di carattere burocratico ed amministrativo per conto dell’Associazione: a titolo esemplificativo, richieste di licenze, autorizzazioni, rapporti con enti, istituzioni di qualunque natura, ecc;
  • cura tutti gli adempimenti di carattere legale dell’Associazione: a titolo esemplificativo, adeguamento al D.Lgs. 196/03, adempimento normativi, eventuali contenziosi con terzi in cui l’Associazione dovesse essere coinvolta, gestione dei rapporti contrattuali.

Per l'espletamento delle attività di gestione amministrativa, burocratica e legale dell'Associazione, ha facoltà di disporre il ricorso a servizi e consulenti esterni.

Ogni esborso derivante dalle suddette attività dovrà essere autorizzato dal Presidente su richiesta del Segretario Generale che sarà obbligato a presentare liste di spese documentate, regolari fatture o ricevute fiscali.

In caso di nomina di uno o più Vicesegretari, questi ultimi hanno il compito di sostituirlo in caso di impedimento ovvero possono svolgere i compiti loro specificamente delegati dal Segretario Generale.

Art. 16. – Remunerazione degli organi sociali.

Le attività svolte da Presidente, Vice Presidente, Componenti del Consiglio Direttivo e Segretario saranno retribuite nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del mandato.